Quello evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza pronunciata il 17 dicembre scorso è un principio fondamentale: le conversazioni tra avvocato e cliente sono inviolabili e tale inviolabilità è garanzia del diritto di difesa. «È chiaramente interesse generale che chiunque desideri consultare un avvocato sia libero di farlo a condizioni che favoriscano una discussione piena e disinibita e che è per questo motivo che il rapporto avvocato- cliente è, in linea di principio, privilegiato». Ed è proprio per tale motivo che i Paesi hanno il dovere di avere norme chiare a tutela di tali diritti. L’occasione per ribadire il principio è arrivata dal caso di un cittadino norvegese, che aveva citato il governo per una violazione dell’articolo 8 della Convenzione, quello che tutela la corrispondenza. E la Corte, nel proprio giudizio – pronunciato con il voto favorevole di sei giudici contro uno – ha valutato come insufficienti le norme norvegesi per proteggere il segreto professionale il rapporto privilegiato da difensore e cliente. Le motivazioni di tale decisione arrivano proprio mentre in Italia si riaccende il dibattito sulla segretezza delle conversazioni tra avvocati e assistiti, alla luce di diversi fatti di cronaca che evidenziano quella che per molti professionisti appare come una grave lesione del diritto di difesa.
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