Lo statuto

Statuto del Partito Radicale, approvato dal 41° Congresso del Partito Radicale, Roma luglio 2019.

PREAMBOLO ALLO STATUTO  Il Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito proclama il diritto e la legge, diritto e legge anche politici del Partito Radicale, proclama nel loro rispetto la fonte insuperabile di legittimità delle istituzioni, proclama il dovere alla disobbedienza, alla non-collaborazione, alla obiezione di coscienza, alle supreme forme di lotta nonviolenta per la difesa, con la vita, della vita, del diritto, della legge. Richiama se stesso, ed ogni persona che voglia sperare nella vita e nella pace, nella giustizia e nella libertà, allo stretto rispetto, all’attiva difesa di due leggi fondamentali quali: La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo (auspicando che l’intitolazione venga mutata in “Diritti della Persona”) e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nonché delle Costituzioni degli Stati che rispettino i principi contenuti nelle due carte; al rifiuto dell’obbedienza e del riconoscimento di legittimità, invece, per chiunque le violi, chiunque non le applichi, chiunque le riduca a verbose dichiarazioni meramente ordinatorie, cioè a non-leggi. Dichiara di conferire all’imperativo del “non uccidere” valore di legge storicamente assoluta, senza eccezioni, nemmeno quella della legittima difesa.  STATUTO  Titolo I – Del Partito  Articolo 1. (Il Partito) 1. Il Partito Radicale è un organismo politico. 2. Il Partito Radicale è Partito Radicale Nonviolento, in quanto non solo ripudia la violenza come strumento di potere, ma afferma la nonviolenza come strumento di lotta politica. Il Partito Radicale Nonviolento è Transnazionale e Transpartito, in quanto avverte i limiti propri degli Stati nazionali e dei partiti nazionali a governare i problemi del nostro tempo. 3. Il Partito Radicale, per ribadire il proprio carattere transpartitico e transnazionale, non si presenta in quanto tale e con il proprio simbolo a competizioni elettorali. Il Segretario e il Tesoriere si impegnano a non candidarsi a qualsiasi competizione elettorale, pena la decadenza. 4. Il Partito Radicale ha sede in Roma in via di Torre Argentina 76.  Articolo 2. (I Finanziamenti) 1. Il Partito Radicale non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita del partito stesso, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 2. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 3. I finanziamenti del Partito Radicale provengono dalle quote individuali degli iscritti, dai contributi – anche di persone o enti che non abbiano vincoli associativi con il partito – e anche in relazione a specifiche attività ed iniziative, dai proventi di particolari attività ed iniziative preventivamente e pubblicamente proposte dal segretario e dal tesoriere, e da contributi di provenienza pubblica (di organismi locali, statali o internazionali), previa approvazione del congresso o del consiglio generale. 4. I bilanci del Partito Radicale sono pubblici e vengono predisposti sulla base di scritture contabili redatte secondo le norme di una ordinata contabilità. I criteri di impostazione dei bilanci e delle scritture contabili, sono predisposti dal Tesoriere ed approvati dal Consiglio Generale. 5. La quota minima di iscrizione al Partito Radicale é stabilita dal Congresso in relazione al prodotto interno lordo (PIL) pro-capite del paese di residenza di ciascun iscritto. Nei paesi in cui l’iscrizione possa essere perseguita dai pubblici poteri, la quota è volontaria. Per quanto riguarda i rifugiati politici la quota è pari alla metà della quota del paese di accoglienza. Articolo 3. (Gli iscritti) 1. Chiunque può iscriversi al Partito Radicale. L’iscrizione è individuale e annuale. 2. Le condizioni di iscrizione al Partito Radicale sono l’accettazione del presente Statuto ed il versamento della quota individuale di iscrizione nella misura stabilita dal Congresso. 3. Le iscrizioni sono raccolte dagli organi esecutivi del Partito. 4. Gli iscritti non sono tenuti ad alcuna disciplina di partito e non possono essere privati della loro qualità di iscritti.  TITOLO II – Degli Organi  Articolo 4. (Gli Organi del Partito) 1. Gli organi del Partito Radicale sono il Congresso, il Consiglio Generale, il Segretario, il Tesoriere, la Presidenza d’Onore. 2. Segretario, Tesoriere, Presidente/presidenti d’Onore, membri del Consiglio Generale, devono essere iscritti al Partito Radicale per tutti gli anni del loro mandato. Qualora, entro il 31 gennaio di ciascun anno di mandato, non abbiano provveduto al versamento della quota di iscrizione, il Presidente del Consiglio Generale ne dichiara la decadenza, dandone comunicazione a tutti i membri del Consiglio Generale. 3. In caso di decadenza, scomparsa o dimissioni del Segretario, il Tesoriere del Partito subentra nell’incarico sino al successivo Consiglio Generale il quale eleggerà Segretario chi avrà ottenuto i 2/3 dei voti dei Consiglieri Generali che partecipano al voto e rimarrà in carica sino al successivo Congresso. Nel caso in cui nessuno ottenga i 2/3 dei voti nelle prime tre votazioni, alla quarta votazione viene eletto chi ottiene la maggioranza; se nessuno ottiene la maggioranza alla quinta votazione viene eletto chi ottiene più voti. 4. In caso di decadenza, scomparsa o dimissioni del Tesoriere, il Segretario del Partito subentra nell’incarico sino al successivo Consiglio Generale il quale eleggerà Tesoriere chi avrà ottenuto i 2/3 dei voti dei Consiglieri Generali che partecipano al voto e rimarrà in carica sino al successivo Congresso. Nel caso in cui nessuno ottenga i 2/3 dei voti nelle prime tre votazioni, alla quarta votazione viene eletto chi ottiene la maggioranza; se nessuno ottiene la maggioranza alla quinta votazione viene eletto chi ottiene più voti. 5. Il Segretario e il Tesoriere possono essere revocati dagli 8/10 dei Consiglieri Generali e sostituiti con chi avrà ottenuto i 2/3 dei voti dei Consiglieri Generali che partecipano al voto. Il nuovo eletto rimarrà in carica sino al successivo Congresso.  Articolo 5. (Il Congresso) 1. Il Congresso è l’organo deliberativo del Partito Radicale, di cui stabilisce gli orientamenti e l’indirizzo politico, fissandone gli specifici obiettivi e precisandone i settori di attività. 2. Il Congresso ordinario ha luogo ogni cinque anni, entro la prima settimana di novembre. 3. Il Congresso ordinario è obbligatoriamente convocato dal Segretario del Partito entro i sei mesi successivi alla data di inizio della legislatura del Parlamento europeo. 4. Il Congresso straordinario può essere convocato dal segretario o dai 2/3 dei membri del Consiglio generale. Cinquanta iscritti al Partito Radicale da almeno sei mesi, possono presentare al Segretario del Partito richiesta motivata di convocazione di un Congresso Straordinario. Entro quindici giorni dal recepimento, il Segretario deve sottoporre, anche per via telematica, tale proposta ai membri del Consiglio Generale. Qualora tale richiesta trovi l’appoggio dei 2/3 dei membri del Consiglio Generale, si ha la convocazione del Congresso straordinario del Partito. Qualora la richiesta ottenga il voto favorevole della sola maggioranza del Consiglio Generale, il Segretario provvede all’invio della richiesta motivata di Congresso straordinario a tutti gli iscritti al Partito da almeno sei mesi. Se, entro un mese dalla comunicazione, almeno un terzo degli iscritti da almeno sei mesi manifesta la propria adesione alla richiesta, il Segretario è tenuto alla convocazione del Congresso straordinario del Partito Radicale. 5. Partecipano, con pieno diritto di elettorato attivo e passivo, tutti gli iscritti in regola con la quota associativa relativa all’anno in cui si tiene il Congresso. 6. Il regolamento del congresso stabilisce modalità di presentazione, discussione e votazione delle mozioni. 6. Il Congresso: a) elegge il segretario del Partito Radicale; b) elegge il tesoriere del Partito Radicale; c) elegge, ai sensi dell’articolo 9, la Presidenza d’onore del Partito Radicale; d) elegge 50 membri del Consiglio Generale; e) fissa le quote di iscrizione.  Articolo 6. (Consiglio Generale del Partito Radicale) 1. Il Consiglio Generale è composto da 75 membri: – 50 membri eletti dal Congresso del Partito; – 25 membri indicati dal Segretario di concerto con il Tesoriere, fra gli iscritti al Partito Radicale, che per provenienza geografica, incarichi istituzionali in essere o pregressi, specifiche competenze e/o interessi, possano fornire un importante e valido apporto teorico/operativo all’attuazione della mozione congressuale. 2. La durata del mandato dei membri del Consiglio Generale eletti dal Congresso è di cinque anni. Entro il 31 gennaio di ciascun anno di mandato, i Consiglieri generali devono provvedere, pena la decadenza, al pagamento dell’intera quota di iscrizione al Partito per l’anno in corso. 3. In caso di decadenza, dimissioni o scomparsa di un membro eletto dal Congresso, si applicano le disposizioni relative alla surroga previste dal sistema di elezione del Consiglio generale vigenti. Qualora non fosse comunque possibile attribuire il mandato, il Segretario, nella prima riunione del Consiglio Generale utile, provvede ad indicare una rosa di massimo tre nominativi, individuati di concerto con il Tesoriere, di iscritti al Partito e in regola con la quota associativa annuale, tra i quali la componente di consiglieri generali eletta dal Congresso elegge, con voto segreto ed espressione di un’unica preferenza, il consigliere generale subentrante. In caso di più consiglieri generali da sostituire, la rosa di nominativi presentati dal segretario è aumentata di due nominativi per ogni consigliere successivo al primo da sostituire, Si procede, quindi, ad un’unica votazione con indicazione di un’unica preferenza e risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti sino a concorrenza dei consiglieri da sostituire. In caso di parità di preferenze ottenute fra due o più candidati si segue l’ordine di lista. 4. La durata del mandato dei membri del Consiglio Generale indicati dal Segretario è di un anno. Nel primo Consiglio Generale successivo al Congresso e nei Consigli Generali ordinari degli anni successivi, il segretario presenta, di concerto con il Tesoriere, l’elenco dei 25 membri da lui indicati. Su tale elenco la componente eletta dal Congresso del Partito esprime, a maggioranza, un proprio parere non vincolante. 5. Partecipano ai lavori del Consiglio Generale, senza diritto di voto, il segretario e i componenti della segreteria, il tesoriere e i componenti della tesoreria, il Presidente/i Presidenti d’Onore del Partito. 6. Il Consiglio generale si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il 30 giugno. Il consiglio generale è convocato dal suo Presidente con almeno 15 giorni di preavviso; il primo Consiglio generale dopo il Congresso è convocato dal Segretario. Può essere convocato in via straordinaria dal segretario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. 7. Il Consiglio Generale: a) approva il Regolamento del Consiglio generale; b) elegge al suo interno il Presidente del Consiglio generale; c) approva il bilancio consuntivo annuale presentatogli dal tesoriere e vistato dal revisore dei conti; d) delibera, con i poteri congressuali, su materie che gli siano state demandate dal Congresso; e) esprime parere sulle iniziative per l’attuazione dei deliberati del Congresso; f) propone e si pronuncia su iniziative non trattate dal Congresso; g) esprime parere sulle iniziative di politica finanziaria che gli vengono sottoposte dal tesoriere; h) sulle materie di cui ai punti precedenti può fare proposte e chiedere notizie all’esecutivo; i) approva, su iniziativa del segretario, l’ordine del giorno e la proposta di presidenza, di regolamento e di ordine dei lavori del congresso; l) approva, con la maggioranza dei 2/3 dei propri componenti, modifiche statutarie che si rendano necessarie al fine di adeguare lo Statuto del Partito a modifiche normative nazionali e/o a disposizioni internazionali il cui non recepimento potrebbe essere pregiudizievole per l’attività del Partito; m) delibera, a maggioranza semplice, sulla costituzione di Comitati di cui all’Articolo 10; n) i 2/3 dei membri del Consiglio Generale possono decidere di integrare la Presidenza d’Onore.  Articolo 7. (Il Segretario) 1. Il segretario è eletto dal Congresso ed è responsabile dell’attuazione della politica del Partito Radicale, conformemente alla mozione generale votata dal Congresso. Il suo mandato dura sino al successivo congresso. Il segretario è coadiuvato da una segreteria composta da un minimo di cinque a un massimo di dieci membri da lui nominata. Ai membri della segreteria il segretario può delegare specifiche competenze. 2. Il segretario è il rappresentante legale del Partito Radicale, ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 8. In particolare, nell’esercizio di tale legale rappresentanza, egli propone tutte le azioni giudiziarie che reputi necessarie per la tutela dei diritti e degli interessi del Partito e ne assume la rappresentanza processuale. 3. Il segretario: a) assume tutte le iniziative che ritiene opportune per il conseguimento degli obiettivi fissati; b) convoca, d’intesa con il Tesoriere e il Presidente del Consiglio generale, il Congresso del Partito; c) indica al Consiglio generale i nominativi di cui all’articolo 6, comma 3, secondo periodo; d) presenta l’elenco di cui all’articolo 6, comma 4.  Articolo 8. (Il Tesoriere) 1 Il tesoriere è eletto dal Congresso. Il suo mandato dura sino al successivo Congresso. E’ coadiuvato da una tesoreria composta da un minimo di tre a un massimo di sei membri, da lui nominata e ai cui membri può delegare specifiche competenze. 2. Il Tesoriere amministra i fondi a disposizione del Partito ed è responsabile della loro gestione. Promuove ogni utile iniziativa per l’autofinanziamento e l’acquisizione di ogni altra risorsa finanziaria; ne riferisce, per averne il parere, al Consiglio generale. 3. Il tesoriere è il rappresentante legale del Partito in tutte le attività economico-finanziarie. Presenta, di concerto con il segretario, previo visto del revisore dei conti, il bilancio consuntivo annuale al Consiglio generale. 4. Il Tesoriere provvede, nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente, ad affidare la revisione contabile a un revisore legale esterno.  Articolo 9. (La Presidenza d’Onore)  1. Il Congresso del Partito Radicale può decidere, nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento congressuale, l’elezione fra gli iscritti di uno o più Presidenti d’Onore del Partito. 2. I Presidenti d’Onore rappresentano il Partito nelle manifestazioni ufficiali e partecipano alle riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto. 3. Il mandato dei Presidenti d’Onore dura sino al successivo Congresso del Partito.  TITOLO III – DEI COMITATI E DEI RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI, PARTITI E ISTITUZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI  Articolo 10 (Comitati radicali) 1. Il Segretario del Partito Radicale, d’intesa con il Tesoriere, può proporre al Consiglio Generale la costituzione di Comitati tematici, anche a durata temporale definita, per il perseguimento di specifici obiettivi contenuti nella mozione congressuale o deliberati dal Consiglio Generale.  Articolo 11 (Rapporti con Associazioni, Partiti, Organizzazioni Nazionali e Internazionali) 1. Il Segretario del Partito Radicale, d’intesa con il Tesoriere, conclude accordi, anche a tempo determinato, con associazioni, partiti, organizzazioni nazionali e internazionali che perseguono finalità politiche, culturali o altro, affini agli obiettivi del Partito Radicale. 2. Il Segretario del Partito può invitare, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuno dei soggetti di cui al comma 1, alle riunioni del Consiglio Generale.  Norma transitoria 
  1. In sede di prima applicazione del presente Statuto e fino alla tenuta del prossimo Congresso del Partito Radicale: a) il Congresso del Partito Radicale provvede all’elezione di 25 membri del Consiglio Generale; b) in considerazione dell’ancora importante contributo degli iscritti italiani, è stabilita, per i primi quattro anni successivi, l’indizione di Congressi annuali degli iscritti italiani. Tali Congressi, da tenersi entro la prima settimana di novembre di ciascun anno, costituiscono un luogo di discussione fra gli iscritti italiani del Partito in cui fare il punto sullo stato e sulle modalità di attuazione della mozione Congressuale. I Congressi annuali degli iscritti italiani possono proporre iniziative per il raggiungimento degli obiettivi del Partito da sottoporre al Consiglio Generale. Provvedono all’elezione della metà dei membri del Consiglio Generale spettanti al Congresso del Partito; c) il mandato dei membri del Consiglio generale eletti dal Congresso degli iscritti italiani dura fino al successivo Congresso degli iscritti italiani. Ai membri del Consiglio Generale eletti dal Congresso degli iscritti italiani si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 3 dello Statuto; d) il Congresso annuale degli iscritti italiani è organizzato dal Segretario del Partito, d’intesa con il Tesoriere e il Presidente del Consiglio Generale, che ne danno comunicazione agli iscritti entro il mese di settembre. Al Congresso annuale degli iscritti italiani si applica, in quanto compatibile, il regolamento del Congresso del Partito Radicale; e) al fine di dare attuazione alla mozione congressuale o di specifiche parti di essa, il Segretario può indicare, fino a revoca, iscritti che svolgano funzione di coordinamento dell’attività del Partito in determinate aree territoriali. Di tali indicazioni il Segretario da Comunicazione al Consiglio Generale; f) entro quattro mesi dalla conclusione del 41° Congresso del Partito Radicale, il Segretario convoca la prima riunione del Consiglio Generale, in cui presenta i nominativi di cui all’articolo 6, comma 4. Il Consiglio Generale, nella formazione a 50 membri, è pienamente legittimato ad adottare tutte le decisioni a lui attribuite dallo Statuto, fino a completamento del plenum con i consiglieri generali eletti dal Congresso degli iscritti italiani.