Il Partito Radicale scrive al Ministro della Giustizia sulla pubblicità all’udienza preliminare.

Onorevole Ministro della Giustizia
Prof.ssa Marta Cartabia

Roma, 29 marzo 2021

Onorevole Ministro,

l’amministrazione della giustizia in sede penale, in uno Stato moderno e liberale, non può prescindere dal controllo garantito dalla trasparenza e dalla pubblicità delle fasi in cui si articola il processo, dopo l’esercizio dell’azione penale ed in ogni momento in cui si sviluppa il contraddittorio tra accusa e difesa, davanti ad un giudice terzo.

L’attuale disciplina del codice di procedura penale prevede, agli artt. 418 e ss, che l’udienza preliminare si tenga con le forme dell’udienza in camera di consiglio, disciplinata dall’art. 127 c.p.p. e caratterizzata, quest’ultima, dalla assenza di pubblico, di pubblicità e perciò del controllo dell’opinione pubblica circa il corretto esercizio della giurisdizione.

La predetta attuale regolamentazione determina altresì l’impossibilità da parte dei mezzi di informazione, di registrare e trasmettere, ai sensi dell’art. 147 disp. att. c.p.p., lo svolgimento dell’udienza preliminare.

L’udienza preliminare, invero, salvo che per i procedimenti a citazione diretta, ha assunto un ruolo sempre più importante nello svolgimento del processo penale, soprattutto in quei processi che vedono coinvolti una pluralità di imputati per una pluralità di imputazioni: è nella fase dell’udienza preliminare, ad esempio, che, a seguito della completa discovery degli atti di indagini, avviene la prima decisiva verifica circa il corretto svolgimento da parte degli organi inquirenti delle attività, segrete, delle indagini preliminari; così come è nella fase dell’udienza preliminare che il processo può trovare la sua definizione in primo grado attraverso la scelta di alcuni riti speciali, come il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a richiesta delle parti.

La fase dell’udienza preliminare, inoltre, rappresenta cronologicamente e temporalmente, il primo momento di confronto tra accusa e difesa, dopo la conclusione delle indagini e dopo l’esercizio dell’azione penale e da questo punto di vista può rappresentare un primo importante momento di bilanciamento, per l’opinione pubblica, delle informazioni veicolate dai media nelle fasi delle indagini preliminari e che danno vita al fenomeno, patologico, ormai comunemente noto con il nome di ‘processo mediatico’.

E’ innegabile, infatti, che la tendenza dei media, cristallizzata nel tempo, è quella di spettacolarizzare le indagini e le inchieste della Pubblica Accusa e della Polizia Giudiziaria, spesso presentando all’opinione pubblica i loro esiti come se fossero caratterizzati dall’avvenuto accertamento delle responsabilità degli indagati, con il conseguente mancato rispetto della presunzione d’innocenza prevista nella Carta Costituzionale, oltre che della Direttiva Europea Ue 2016/234 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, dagli artt. 47 e 48 della Carte dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dall’art. 6 della Cedu, dall’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e dall’art. 11 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

Da questo punto di vista negare la pubblicità all’udienza preliminare, che rappresenta il primo momento in cui l’imputato può iniziare una effettiva difesa attiva, significa perpetrare nell’opinione pubblica il convincimento della colpevolezza degli indagati già veicolata attraverso il cd. processo mediatico.

Per questi motivi abbiamo elaborato un disegno di legge che riteniamo di presentarle con l’auspicio che il Governo possa farlo proprio.

Ci permettiamo infine una considerazione: ci troviamo in un momento storico in cui la sfiducia generale dei consociati nei confronti delle Istituzioni è pericolosamente alta, e questo deriva in molti casi dalla distanza che intercorre tra le Istituzioni, i loro riti, le loro segrete stanze e i cittadini.

La Giustizia non sfugge a questo paradigma e il Partito Radicale ritiene che il giusto antidoto alla sfiducia che si nutre verso “l’alto”, sia rappresentato dalla conoscenza, da assicurare alla stregua di un diritto, in ogni settore della vita pubblica. In questo caso garantire ai cittadini la conoscenza e la pubblicità di ciò che avviene nelle aule dei Tribunali, o comunque non interporre degli ostacoli normativi alla possibilità che il cittadino conosca e, dunque, abbia la possibilità di controllare la giustizia amministrata in nome del Popolo, significherebbe ridurre le distanze ed aumentare il sentimento di fiducia.

Con stima,

Maurizio Turco Segretario
Irene Testa Tesoriere
Avv. Giuseppe Rossodivita Presidente Commissione Giustizia

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