Stato di diritto: La Commissione europea deferisce la Polonia alla Corte di giustizia europea per proteggere l’indipendenza dei giudici polacchi e chiede misure provvisorie

La Commissione europea ha deciso di deferire la Polonia alla Corte di giustizia dell’Unione europea in merito alla legge sulla magistratura del 20 dicembre 2019, entrata in vigore il 14 febbraio 2020. La Commissione ha anche deciso di chiedere alla Corte di giustizia di ordinare misure provvisorie fino a quando non avrà emesso una sentenza definitiva nel caso.

La Commissione ritiene che la legge polacca sulla magistratura comprometta l’indipendenza dei giudici polacchi e sia incompatibile con il primato del diritto dell’UE. Inoltre, la legge impedisce ai tribunali polacchi, anche attraverso il ricorso a procedimenti disciplinari, di applicare direttamente alcune disposizioni del diritto dell’UE che tutelano l’indipendenza giudiziaria e di sottoporre alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali su tali questioni. Inoltre, la Commissione ritiene che la Polonia violi il diritto dell’UE consentendo alla Camera disciplinare della Corte suprema – la cui indipendenza non è garantita – di prendere decisioni che hanno un impatto diretto sui giudici e sul modo in cui esercitano la loro funzione. Tali questioni comprendono i casi di revoca dell’immunità dei giudici al fine di avviare un procedimento penale contro di loro o di trattenerli, e la conseguente sospensione temporanea dall’incarico e la riduzione del loro stipendio. La sola prospettiva per i giudici di dover affrontare un procedimento davanti a un organo la cui indipendenza non è garantita crea un “effetto di raffreddamento” per i giudici e può compromettere la loro stessa indipendenza. La Commissione ritiene che questo comprometta seriamente l’indipendenza giudiziaria e l’obbligo di garantire una protezione giuridica efficace, e quindi l’ordinamento giuridico dell’UE nel suo complesso. Oltre a rinviare il caso alla Corte di giustizia, la Commissione ha anche deciso oggi di chiedere alla Corte di giustizia di ordinare misure provvisorie in modo da impedire l’aggravarsi del danno grave e irreparabile inflitto all’indipendenza giudiziaria e all’ordine giuridico dell’UE.

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