L’articolo 27 e il garantismo: due elementi troppo spesso dimenticati

Vale la pena ogni tanto rileggere la nostra Costituzione perché le soluzioni ai tanti problemi italici risiedono proprio in questa grande Carta fondamentale ed in questo caso l’articolo 27 C. Oggi, nonostante l’articolo 27 della Costituzione stabilisca che «l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva» assistiamo a dei messaggi ‘diseducativi’ provenienti conferenze stampa ‘show’ da parte dei Pubblici ministeri dove viene calpestato il principio di non colpevolezza dell’imputato. E bene ha fatto la Corte Costituzionale ad intervenire al riguardo. Altro aspetto che è oggetto di dibattito in Italia è sempre contenuto nell’art. 27 C co. 3 dove recita che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al seno di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Nell’articolo 27 Costituzione sono contenuti due principi fondamentali del nostro ordinamento penale: la presunzione di non colpevolezza e la funzione rieducativa della pena. Il concetto di pena è uno dei concetti chiave del diritto penale e della criminologia ma quello che più è sbalorditivo è che oggi in Italia, la più afflittiva, la più punitiva delle pene, è quella detentiva.

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