XI Congresso degli iscritti italiani. Intervento del Dott. Otello Lupacchini, giusfiloso e già magistrato.

Omnium rerum vicissitudo est

Secondo il mito protagoreo di Prometeo, Zeus, per porre fine alle continue discordie che si venivano a creare tra gli umani tutte le volte che tentavano di organizzarsi in comunità, incaricò Ermes di distribuire a tutti i mortali il “pudore” e la “giustizia”, cioè le due qualità fondanti la “virtù politica”. Ebbene, oggi, immersi come sono nella corruzione, nell’abuso di potere e nello sfrontato privilegio, molti, troppi fra coloro che più di altri avrebbero dovuto tenere in onore quegli antichi doni divini – “pudore” e “giustizia” –, vi hanno sputato ingratamente sopra, smarrendo il senso dell’uno e dell’altra.

(Giovanni Soriano)

1. «Piove sul giusto e piove sull’ingiusto, ma sul giusto di più perché l’ingiusto gli ha rubato l’ombrello. (Lord Bowen). – Pongo una domanda provocatoria: se nell’Italia del Terzo Millennio vi sia ancora spazio per il Terzo Potere. Ciò equivale, infatti, a evocare il conflitto tra politica e magistratura che, dopo aver contrassegnato la lunga transizione italiana dalla «Prima Repubblica» alla «Seconda Repubblica», sembrava destinato a trovare definitiva composizione – ma quale? – nella soltanto promessa o, almeno per taluni, addirittura minacciata, «Terza Repubblica». Un conflitto costituzionale, in cui ne va della separazione dei poteri, anzi, di diverse possibili interpretazioni di quel principio essenziale del costituzionalismo liberale moderno.

Questo conflitto non è fenomeno né nuovo né esclusivamente italiano: la tensione tra politica e giustizia è generale, sebbene si moduli diversamente nelle diverse situazioni nazionali, in relazione ai differenti contesti ordinamentali e culturali che le caratterizzano e agli eventi contingenti che vi intervengono. Esso, peraltro, presenta nel tempo un corso altalenante, tanto che l’atteggiarsi dei rapporti tra i contendenti si può ormai descrivere attraverso l’«apologo del Garigliano», magistrale metafora del principio omnium rerum vicissitudo est.

«Era un tempo che il leone e l’asino erano compagni; ed andando insieme in peregrinaggio, convennero che, al passar de’ fiumi, si tranassero a vicenna: com’è dire, che una volta l’asino portasse sopra il leone, ed un’altra volta il leone portasse l’asino. Avendono, dunque, ad andar a Roma, e, non essendo a lor serviggio né scafa né ponte, gionti al fiume Garigliano, l’asino si tolse il leone sopra: il quale natando verso l’altra riva, il leon, per tema di cascare, sempre più e più gli piantava l’unghie ne la pelle, di sorte che a quel povero animale gli penetrorno in sin all’ossa. Ed il miserello, come quel che fa professione di pazienza, passò al meglio che poté, senza far motto. Se non che, gionti a salvamento fuor de l’acqua, si scrollò un poco il dorso, e si svoltò la schena tre o quattro volte per l’arena calda, e passoron oltre. Otto giorni dopo, al ritornare che fecero, era il dovero che il leone portasse l’asino. Il quale, essendogli sopra, per non cascar ne l’acqua co i denti afferrò la cervice del leone: e ciò non bastando per tenerlo su, gli cacciò il suo strumento, — o, come vogliam dire, il…, tu m’intendi, — per parlar onestamente, al vacuo, sotto la coda, dove manca la pelle: di maniera ch’il leone sentì maggior angoscia che sentir possa donna che sia nelle pene del parto, gridando: “Olà, olà, oi, oi, oi, oimè! olà, traditore!” A cui rispose l’asino, in volto severo e grave tuono: “Pazienza, fratel mio: vedi ch’io non ho altr’unghia che questa d’attaccarmi”. E cossì fu necessario ch’il leone suffrisse ed indurasse, sin che fusse passato il fiume. — A proposito: «Omnio rero vecissitudo este»; e nisciuno è tanto grosso asino, che qualche volta, venendogli a proposito, non si serva de l’occasione».

Il ricorso alla metafora bruniana per spiegare gli alterni esiti del conflitto tra Politica e Giustizia, è il disvelamento, l’epifania di un’appartenenza a un modo di «pensare» e, ancor prima, di «sentire» letterario. Quel «sentire» rappresentato da Robert Musil nel suo capolavoro L’uomo senza qualità, a proposito della signorina Strastil, che, se pure s’intende «poco di letteratura», s’aspetta, non diversamente da «tutti gli altri», che l’arte «scuota, commuova, diverta, sorprenda», che «porti ad annusare sublimi pensieri» e che «persuada di essere per sé e per gli altri una straordinaria “vicenda”».

Se, per dirla con Musil, «Affrontare la vita con l’aiuto della morale che ci è trasmessa è come avviarsi su una corda», nulla più del senso morale veicolato dal linguaggio artistico, circonda ed esalta il valore in sé della condizione umana[1]  e la letteratura ci consente, dunque, di raggiungere una mirabile «condizione senza scopo», nella quale il nutrimento delle opportunità delinea il bene e il male della vita umana nelle giuste proporzioni, traghettandoci, con il mezzo della forma artistica, sulle rive desiderate di approdo, come si trattasse di un ritorno a se stessi.

Se le intuizioni dei grandi letterati del passato, siano essi Swift o Dikens, Rabelais o Dürrenmat, Kafka o Dostoevskij, offre un quadro della giustizia e del processo, più veritiero di qualsiasi trattazione giuridica, i toni sguaiatamente rissosi e rozzamente propagandistici e, dunque, il progressivo scadimento del dibattito politico-istituzionale sull’amministrazione della giustizia a livelli d’intollerabile sciatteria, mi suggeriscono di interloquire «recte atque condigne», rifuggendo le tentazioni del discorso retorico, così da affrontare la performance funambolica sgravato del peso del mio passato e della mia storia personale, vista la pessima fama che, nei secoli, si tirano dietro gli altercanti, tanto se «legisti» quanto se «politicanti», i quali, da sempre, si arrampicano sugli specchi per affermare la pretesa bontà delle rispettive ragioni.

2.  Clausulae insolitae indicunt suspicionem, ma «Chi rompe non paga e si siede al governo» (Leo Longanesi) – Senza spingersi troppo lontano, già Martin Lutero, affermava che «Ogni uomo di legge o è una carogna o è un ignorante». Il teologo di Eisleben e iniziatore della Riforma in Germania, però, non è il solo ad aver istituito l’equazione Juristen sind böse Christen: Jonathan Swift, nel 1726, mette in bocca al capitano Lemuel Gulliver un impietoso ed articolato giudizio sui giuristi, siano essi avvocati oppure giudici, quando, durante il suo ultimo viaggio, che l’ha portato nel mondo degli Houyhnhnms, cavalli razionali e parlanti, esseri saggi che rappresentano chiaramente ciò che gli umani dovrebbero essere per formare una società perfetta, cerca di spiegare il significato della parola «legge» .

Il Cavallo che ha salvato il buon capitano non si capacita di come la legge, «il cui fine è di rendere giustizia a ognuno, possa essere anche la sua rovina». Lo prega, dunque, di spiegargli esattamente cos’egli intenda con la parola «legge», visto che «la natura e la ragione» sarebbero «guide sicure» per quanti si ritengono, come loro, «esseri razionali, capaci di discernere il lecito e l’illecito». Dopo aver rassicurato «Sua Grazia» la giumenta, che la legge era scienza da lui assai poco praticata, avendo soltanto una volta incaricato invano un avvocato di risolvere certe ingiustizie di cui era stato vittima, Lemuel Gulliver spiega come esista, nel suo Paese, «una confraternita d’uomini educati fin da giovani nell’arte di dimostrare, con appropriata moltiplicazione di parole, che il bianco è nero o il nero è bianco, secondo chi li paga: e il resto della popolazione è schiava di codesta congrega». Quindi, esemplifica: «se il mio vicino mette gli occhi sulla mia vacca, egli può incaricare un avvocato di dimostrare che la mia vacca spetta a lui; e io debbo incaricare un altro avvocato di difendere i miei diritti, essendo vietato da tutte le regole di legge che un uomo possa sostenere da sé la propria causa. Ora, in tal caso, io che sono il vero proprietario della vacca soffro di due grandi svantaggi: per prima cosa, essendo il mio avvocato stato addestrato fin quasi dalla culla a sostenere il falso, quando deve chiedere giustizia si trova come un pesce fuor d’acqua; e questo compito, per lui innaturale, egli lo affronta con molta goffaggine, se non addirittura di malavoglia; il secondo svantaggio è che il mio avvocato deve procedere con i piedi di piombo, altrimenti verrà ammonito dai Giudici e detestato dai suoi confratelli, come uno che vuol avvilire le usanze della legge. Dunque, mi rimangono soltanto due metodi per conservar la mia vacca. Il primo è d’accattivarmi l’avvocato del mio avversario offrendogli una seconda parcella, affinché tradisca il suo cliente insinuando che costui è veramente nel giusto. Il secondo è che il mio avvocato faccia apparire che io sono massimamente nel torto, concedendo che la vacca appartiene al mio avversario. Se condotto con destrezza, questo maneggio incontrerà sicuramente il favore dei magistrati».

Sistemati gli avvocati, Lemuel Gulliver passa ad occuparsi dei giudici, «persone designate a risolvere tutte le controversie di proprietà, nonché a condurre i processi penali», fra le quali vige la regola secondo cui «qualsiasi cosa sia stata già fatta può essere legalmente ripetuta». Di qui la «speciale cura» che hanno questi «legulei» di far registrare «tutte le decisioni precedentemente prese, contrarie alla giustizia comune e al buonsenso dell’umanità», per presentarle «come testi autorevoli, sotto il nome di precedenti, per giustificare i più iniqui giudizi». I giudici, insomma, «non mancano mai di sentenziare conformemente a tale pratica». E se, nel perorare una causa, «essi evitano studiosamente d’entrare nel merito della questione», sono, al contrario «roboanti, pugnaci e tediosi nel trattare tutte le circostanze, che nulla dicono allo scopo del caso». E, ancora una volta, esemplifica: nel caso sopra detto, cioè la controversia de proprietate del bovino, «non vorranno sapere quale titolo o quale diritto accampa l’avversario sulla mia vacca, bensì se la vacca sia rossa o nera, se le sue corna sono lunghe o corte, se il prato ove la pongo a pascolare è rotondo o quadrato, se la mungo dentro o fuori dalla stalla, se è soggetta a malattie, e simili. Fatto questo, essi consultano i precedenti, e rinviano da un’udienza all’altra la causa, che si concluderà soltanto dopo dieci, venti o trent’anni».

Non contento, l’ottimo Gulliver è ancora prodigo di spiegazioni: «codesta confraternita ha una sua speciale parlata, ovverosia un gergo, che nessun altro mortale riesce a intendere; e con questo redigono tutte le loro leggi, ch’essi hanno speciale premura di moltiplicare», al punto che avendo, in tal modo, «talmente stravolto l’essenza stessa del vero e del falso, della ragione e del torto», saranno necessari «trent’anni per decidere se il campo lasciatomi in eredità da sei generazioni appartenga a me oppure a un estraneo che abita a trecento miglia da qui». Certo, però, sottolinea, il metodo «è assai più conciso e commendevole», quando si tratti di «processi a persone accusate di delitti contro lo Stato», in quanto, il giudice, «per prima cosa manda a sentire come la pensa chi è al potere; fatto questo, senza darsi tanti pensieri può impiccare o salvare il criminale, attenendosi strettamente alle procedure di legge».

A questo punto, a «Sua Grazia», che lo interrompe, «rammaricandosi che creature dotate di tali prodigiose capacità di mente, come (devono) sicuramente essere quegli uomini di legge, non (siano) piuttosto sollecitate a farsi maestri di saggezza e conoscenza», Lemuel Gulliver spiega sconfortato che, «per tutto quanto non (rientra) nel loro mestiere, essi (sono) solitamente la più ignorante e stupida razza d’uomini che vi (sia) tra noi, e la più insopportabile nelle comuni conversazioni: nemica giurata d’ogni dottrina e conoscenza, nonché sempre incline a pervertire qualsiasi forma di senso comune dell’umanità, in ogni materia di discorso, non altrimenti che nella loro professione».

Di fronte a questa analisi swiftiana, verrebbe da ripetere col Qoelet «… Ciò che è stato sarà // e ciò che si è fatto si rifarà; // non c’è niente di nuovo sotto il sole. // C’è forse qualcosa di cui si possa dire: // «Guarda, questa è una novità»? // Proprio questa è già stata nei secoli // che ci hanno preceduto…». E neppure nuovo, del resto, è il tenore delle critiche che spesso oggi si rivolgono alla politica. Basti ascoltare la descrizione che della figura del «primo ministro» il capitano Lemuel Gulliver fa a «Sua Grazia» la giumenta, attingendo a «quello che n’era stato scritto e detto in mille occasioni» . Vale a dire quella di un individuo «del tutto incapace di gioia o di tristezza, di amore o di odio, di pietà o di collera, o che almeno non doveva manifestare alcuna passione, salvo l’ardente desiderio di conquistare ricchezze, potenza, o titoli onorifici». Congerie, insomma, delle peggiori caratteristiche: «Egli suole adoperare le parole per i più svariati usi tranne che per esprimere il proprio pensiero, e non dice mai una verità a meno che non sia per lo scopo di farla credere una menzogna; coloro dei quali egli dice male dietro le spalle si trovano certamente sulla buona strada per avere una promozione, mentre chi venga da lui lodato in faccia o in presenza altrui, si può ritenere un uomo perduto. La promessa di un ministro, specialmente se convalidata con un buon giuramento, costituisce il peggior augurio del mondo, e, dopo averla ricevuta, una persona di buon senso non può far altro che ritirarsi in buon ordine e lasciare ogni speranza». Pronto a tutto, pur di raggiungere il potere: tanto gli fa «servirsi prudentemente d’una moglie, d’una figlia o d’una sorella»; quanto «tradire o minare sotto sotto il proprio predecessore»; sebbene il «distinguersi nelle pubbliche assemblee per un furioso zelo contro la corruzione della corte» sia il mezzo più sicuro, «perché gli oppositori più fanatici diventano sempre i ministri più servilmente sottomessi ai voleri e alle passioni del loro monarca». Il suo palazzo, spiega ancora il capitano Gulliver, «è una vera scuola dove si tirano su gli aspiranti a codesta professione: paggi, servitori, uscieri imitano il loro padrone, sicché diventano altrettanti ministri, ciascuno per la propria sfera, e si perfezionano sempre più nei tre principali rami dell’arte, che sono l’insolenza, la bugia e la corruzione. Ciascuno d’essi ha una piccola corte composta di personaggi altolocati, e talora a forza di furberia e di sfacciataggine qualcuno di loro riesce un po’ alla volta a diventare il successore del proprio padrone». Fulminante la conclusione di Lemuel Gulliver: «Il primo ministro è generalmente sottoposto ai voleri di un’amante attempata, oppure d’un cameriere prediletto, e per mezzo di costoro si distribuiscono i favori; sicché essi, alla fine delle fini, possono ben dirsi i reggitori del paese».

3. Fidem qui perdit, perdere ultra nihil potest. – Riprendendo il discorso interrotto dalla digressione sugli altercanti, preme evidenziare che negli ultimi decenni si è assistito, da un lato, alla progressiva e sempre più invadente «giuridicizzazione» delle relazioni sociali, ma anche alla progressiva espansione delle materie sottoposte a regolazione giuridica, che sollecitano interventi del magistrato sempre più creativi e discrezionali. E, dall’altro, alla crescita dei poteri illegali e criminali, nazionali e internazionali, che ha investito in pieno le democrazie, inducendo nei cittadini un crescente malessere e una diffusa domanda di giustizia.

Anche a causa della crescente incapacità dei partiti di trasmettere le domande della società e del generale venir meno del ruolo delle opposizioni, in questo scenario, il «giudice» si è andato trasformando irreversibilmente, da interprete della legge a intermediario tra società e Stato, entrando obiettivamente – ma sempre più spesso anche soggettivamente – in tensione e in conflitto con i rappresentanti politici.

Questi ultimi, ridotti, per contro, a causa del restringimento dei margini d’iniziativa e di autonomia decisionale conseguente ai processi di globalizzazione dell’economia e di crisi della politica elettorale, a una funzione sempre più residuale, vicaria e non di rado parassitaria, sono spesso tentati di compensare il loro potere declinante e precario procurandosi rendite illegali. Ecco, dunque, che le magistrature nazionali finiscono per essere investite di un’impropria funzione di «controllo della virtù», travalicante quella della mera legalità. Ciò ne ha sicuramente accresciuto il prestigio, ma ha anche acuito conflitti e sollevato interrogativi circa i limiti di compatibilità democratica di una siffatta «juristocracy».

La giuridicizzazione crescente delle relazioni sociali e di espansione dell’illegalità politico-economica ha investito in pieno le democrazie sollecitando tra i cittadini un crescente malessere e una diffusa domanda di giustizia. In questo scenario, il «giudice» si è andato irreversibilmente trasformando, anche per la crescente incapacità dei partiti di trasmettere le domande della società e per il generale venir meno del ruolo delle opposizioni, da agente della legge in interprete dei diritti dei cittadini, oltre che in intermediario tra società e Stato, entrando obiettivamente, ma sempre più spesso anche soggettivamente, in tensione e in conflitto con i rappresentanti politici.

Il rilievo crescente della giustizia nella società, d’altra parte, si è accompagnato paradossalmente a un atteggiamento di crescente sfiducia nei confronti dei giudici. E si sa quanto sia di vitale importanza, per una società democraticamente organizzata, che la collettività creda nella giustizia amministrata in suo nome. Non è un caso, infatti, che il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ammonisca, in proposito: «I giudici, che fanno parte della società che servono, non possono rendere giustizia in modo efficace senza godere della fiducia del pubblico».

Insomma, per la tenuta sociale di un Paese, credere nel modo con cui si rende giustizia sarebbe addirittura più importante del contenuto della giustizia stessa. Posizione questa condivisa da chi ritiene che una società non possa sopravvivere democraticamente se non sia in grado di consegnare con fiducia a un soggetto imparziale il potere di emettere, al termine di un itinerario cognitivo che essa stessa ha tracciato attraverso le sue leggi, una decisione che sia poi disposta a rispettare come verità.  Res iudicata pro veritate habetur: «questa fiducia stabilizza i rapporti sociali e disinnesca, processualizzandolo, il dissenso».

4. «Corruptissima republica plurimae leges» (Publio Cornelio Tacito). – Che la politica italiana sia intrinsecamente e organicamente corrotta, è ormai luogo comune.

La stessa Commissione europea, nel Rapporto 2014 anticorruzione, è stata in proposito, fortemente critica : pur riconoscendo gli sforzi notevoli profusi dall’Italia nell’opera di contrasto ha stigmatizzato, tuttavia, come il fenomeno sia rimasto nonostante tutto preoccupante e suggerito di potenziare il regime di integrità per le cariche pubbliche elettive, introducendo codici etici e strumenti di rendicontazione del loro operato; di consolidare lo strumentario giuridico e istituzionale sul finanziamento ai partiti; di risolvere con la massima urgenza le carenze del regime di prescrizione; di estendere i poteri e sviluppare la capacità dell’autorità nazionale anticorruzione in modo che possa reggere saldamente le redini del coordinamento, garantire maggiore trasparenza degli appalti pubblici e adoperarsi ulteriormente per colmare le lacune della lotta anticorruzione nel settore privato.

Al fine di un efficace contenimento del fenomeno di degrado etico di cui la corruzione sistemica è il sintomo maggiormente evidente, anziché intervenire sul conflitto d’interessi, sulla trasparenza della situazione patrimoniale dei pubblici ufficiali e sui dispostivi di controllo, il legislatore ha fatto ricorso sempre più massicciamente alle famigerate leggi ad personam, atti normativi aventi in apparenza i caratteri della generalità e dell’astrattezza tipici della legge, ma emanati con lo specifico intento di favorire, o anche di danneggiare, direttamente o indirettamente un cittadino, un’azienda o un ristretto gruppo di soggetti.  

Le premesse ideologiche di questa progressiva «fuga dalla legalità», che mina le fondamenta del nostro vivere civile, furono poste, in occasione di un seminario di studi organizzato dalla Confindustria nel lontano 1973, dall’allora Governatore della Banca d’Italia Guido Carli , il quale, mutuando un’espressione di Luigi Einaudi, ma coniata temporibus illis da Tommaso Campanella negli Aforismi politici, parlò di  «lacci e lacciuoli», per indicare gli ostacoli che impedivano alla nostra economia di avere un andamento virtuoso. È stato da allora, peraltro, che in tutto il mondo si è propagata l’ideologia dell’efficienza del privato che è libertà, mentre il pubblico è burocrazia, smentita clamorosamente nella realtà, poiché se si faccia più fila in banca, il «privato» per eccellenza, o allo sportello dell’anagrafe, il «pubblico» per l’appunto, dipende tutto ed esclusivamente da come sono concretamente organizzati i servizi, non dalla natura pubblica o privata del soggetto.

Muovendo, comunque, da tali premesse ideologiche, torte variamente in funzione delle contingenti esigenze, s’è intonato, a canto fermo, il peana, non ad Apollo, ma al «povero imprenditore di buona volontà», che malauguratamente esercita la sua «intrapresa», nel nostro Paese, costretto a navigare a vista, attraverso 25.000 leggine, «lacci e lacciuoli» di una rete inestricabile di normative in contraddizione l’una con l’altra; desideroso di svolgere un’attività decente; obbligato a inventarsi sistemi e metodi per non andare a catafascio; perennemente inseguito dalla canea dei pubblici ministeri, (mal)intenzionati a farlo rispondere di reati commessi da quasi tutti i confratelli che vogliano sopravvivere e arricchirsi in Italia.

Sui «lacci e lacciuoli» che imbriglierebbero la crescita virtuosa del Paese è, ancora più di recente, tornato il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, allorché, commemorando Guido Carli, alla Luiss, ha denunciato che «ancora una volta è apparso che la politica economica seguita nel nostro paese preferisce mantenere una condizione generalizzata di sofferenza per il sistema produttivo (…) resta intatta la predilezione antica per le leggi tiranniche che sono molti lacciuoli che ad uno o a pochi sono utili», giungendo alla conclusione per la quale, «se vogliamo cogliere la reale portata del pensiero di Carli dobbiamo concludere che i lacci e lacciuoli non erano solo quelli imposti dallo Stato all’impresa, ma anche quelli imposti all’impresa da schemi di pensiero obsoleti degli imprenditori e quelli, sociali e sistemici, che impedivano ai giovani più capaci di conquistare il posto che avrebbero meritato nella società».

5. «Mi sembra che dovunque vige la proprietà privata, dove misura di tutte le cose è la pecunia, sia alquanto difficile che mai si riesca ad attuare un regime politico basato sulla giustizia o sulla prosperità» (Thomas Moore). – Ancora una volta, nihil novi sub sole.

Correva l’anno 1705, allorché a Londra veniva pubblicato, anonimo, un poemetto di 433 versi, L’alveare scontento, ovvero i furfanti resi onesti, apologo, sul modello delle favole di Esopo, di Fedro e di La Fontaine, in cui si prospettavano i vantaggi del vizio e gli svantaggi della virtù individuali, in termini di benessere collettivo.

Nel 1714, l’opera ebbe una seconda edizione, ancora anonima, col titolo La favola delle api, o vizi privati, pubblici benefici, con l’aggiunta di venti note, che ne sviluppano il significato filosofico. Seguirono altre edizioni e aggiunte, fino a quella definitiva del 1732.

L’autore, Bernard de Mandeville (1670-1733), era un medico, nato in Olanda da una famiglia di politici e di medici di origine francese. Egli viveva a Londra. Il suo libro sulle virtù sociali del vizio, fra i più letti e più discussi nel Settecento, s’inseriva nel dibattito sul benessere sociale promosso dalle novità economiche, sociali e politiche, che fecero dell’Inghilterra il primo paese ad avviarsi sulla strada del capitalismo. Si stava, infatti, allora, aprendo il conflitto fra la nascente ideologia del liberalismo individualistico, cara alla borghesia in ascesa, e quella del collettivismo egualitario, dalle radici antiche nei movimenti dei catari, dei fraticelli, dei valdesi, degli anabattisti e dei lollardi, e destinato a sviluppi importanti nei movimenti rivoluzionari successivi.

Mandeville, che non credeva all’esistenza di una naturale armonia tra gli interessi privati e il bene pubblico e pensava che a fondamento della stabilità e della prosperità sociale non vi fosse posto per la morale, rovescia la tesi di Shaftesbury e rielabora, in termini molto originali e in qualche modo ottimistici, l’idea hobbesiana della natura egoistica e conflittuale dell’uomo: è vero che gli uomini sono egoisti, tesi alla competizione e disonesti, ma tutto questo, in presenza di un potere politico saggio, alimenta prosperità economica e benessere collettivo. La virtù, invece, comprimendo le passioni umane, spegne il motore delle attività economiche e del progresso tecnico-scientifico.

Questa, insomma, la morale della favola: «Soltanto gli sciocchi cercano di rendere onesto un grande alveare. Godere le comodità del mondo, essere famosi in guerra, e, anzi, vivere nell’agio senza grandi vizi, è un’inutile utopia nella nostra testa. […] La semplice virtù non può far vivere le nazioni nello splendore; chi vuol fare tornare l’età dell’oro, deve tenersi pronto per le ghiande come per l’onestà».

Sic stantibus rebus, è di tutta evidenza perché si ritenga che la Politica non sia in grado di autorigenerarsi, da cui si trae la conclusione per la quale spetterebbe ai magistrati raddrizzarne dall’esterno il legno storto, per stanare e punire i reprobi, «rovesciare l’Italia come un calzino», ma anche per condurre in porto una riforma intellettuale e morale, combattendo una battaglia di modernizzazione e di civiltà, «portare un regime a giudizio».

Secondo questa ideologia, alla magistratura competerebbe sia il controllo della «legalità» individuale sia d’intervenire, quale attore collettivo, per avanzare soluzioni «corrette», tutte le volte che la politica abdichi dai suoi compiti, ergendosi contro gli arbìtri e i privilegi dei potenti, supplendo all’inerzia, all’incapacità, alle deviazioni dei politici, opponendosi pubblicamente alle decisioni «sbagliate» del potere pubblico là dove queste, come spesso accade, congiurino per l’impunità e per la restaurazione.

6. «È strano come tutti difendiamo i nostri torti con più vigore dei nostri diritti» (Kahlil Gibran). –  Innescato intorno alla metà degli anni Cinquanta  e conflagrato agli albori degli anni Ottanta , il conflitto tra magistratura e politica, nel nostro Paese, si è irrimediabilmente esacerbato alla svolta degli anni Novanta del secolo scorso, quando l’interazione fra tendenze generali epocali, quali il nuovo protagonismo dei giudici e la depoliticizzazione delle classi politiche nazionali, in combinazione con la personalizzazione della politica, ed eventi, culture, strategie, equilibri ordinamentali e istituzionali peculiari della situazione nazionale, determinarono l’insorgere di «Tangentopoli» e di «Mani pulite».

Da allora, si fronteggiano, con alterne vicende e in una geometria variabile di aggregazioni e di scomposizioni interne, una classe politica composta di homines novi e di politici riciclati, tutti, parimenti, insofferenti dei vincoli costituzionali, ma tenacemente abbarbicati alle prerogative e ai privilegi tradizionali, e uno schieramento stretto intorno alle Procure di punta, guidato da intransigenti custodi della legalità. Sempre da allora, umori e comportamenti antipolitici hanno improntato non episodicamente la cultura e i comportamenti di entrambi le fazioni contendenti, influenzandone più o meno consapevolmente le decisioni, gli stili, le strategie coalizionali e comunicative.

Questi orientamenti giudiziari, pur se episodicamente espressi e per quanto inframmezzati da professioni di obbedienza e di deferenza istituzionale, tradiscono, tuttavia, un’autopercezione dilatata ed euforica della propria missione e sembrano a tratti alludere implicitamente al modello di «democrazia giudiziaria», dove  magistrati-guardiani, sacerdoti di una superiore civiltà giuridica e custodi della convivenza e della virtù, rivestono una posizione castale, se non di preminenza, comunque incongrua rispetto alla tradizionale concezione della democrazia rappresentativa e della divisione dei poteri.

Simili convincimenti e traguardi impropri di riforma e di rigenerazione della società e della politica, propri, magari, soltanto di alcuni magistrati e non dell’intera Magistratura, hanno fatto tuttavia corpo con l’adozione, questa sì ampiamente condivisa, di strumenti e di stili d’azione, di metodi d’indagine, di comunicazione e di ricerca del sostegno popolare, che hanno attirato sulla categoria l’accusa di «giacobinismo della giurisdizione». L’uso esibito e dilatato della custodia cautelare e degli arresti eccellenti, sia come strumento di pressione per ottenere confessioni sia come esibizione di giustizia empirica, la modulazione della riservatezza delle indagini, la personalizzazione delle inchieste, la ricerca di riconoscimenti mediatici, gli interventi sui media intesi a suggerire, avallare, impedire provvedimenti politici e, più di tutto, la mobilitazione del risentimento popolare secondo accorte regie sono altrettanti mezzi che, se spesso indifendibili singolarmente, configurano nel loro insieme un modello d’ntervento che ha il suo fulcro nella ricerca del consenso .

 Sul versante della politica, la fenomenologia di «Tangentopoli» ha costituito, per contro, l’effetto emergente del consociativismo istituzionale della Prima Repubblica, radicato nella Costituzione.

Giusta questa diagnosi, l’«accanimento giudiziario» contro i politici che ne sono stati i protagonisti sarebbe ingiustificato e da contrastare, vuoi attraverso un’azione di rigorosa tutela delle garanzie individuali, vuoi attraverso la ricerca di soluzioni collettive, per due ragioni concomitanti.

In primo luogo, perché le deviazioni individuali dalla legalità sarebbero state una conseguenza del sistema di governo e di selezione della classe politica, e solo in subordine di autonome scelte dei singoli, pertanto, solo marginalmente colpevoli sul piano etico-politico.

In secondo luogo, perché l’attivismo dei giudici si sarebbe indirizzato unicamente sul C.A.F. , escludendo dalle indagini i comunisti, nelle loro successive metamorfosi partitiche, i quali sarebbero stati invece pienamente corresponsabili delle degenerazioni affaristiche e delle deviazioni della politica italiana.

7. «Non è necessario essere avvocato o magistrato per sapere che la legalità e la giustizia sono lontani dall’essere sinonimi» (Adolphe-Basile Routhier). – Poiché «la lingua batte dove il dente duole», non stupisce che, a partir da allora, nel dibattito politico-istituzionale sull’amministrazione della giustizia, risuonino ossessivamente i due motivi del «garantismo» e del «giustizialismo». Una querelle stucchevole, di cui non si coglie il senso, se non ci s’intende sul significato delle parole.

Illo tempore, infatti, il termine «garantismo» designava, una concezione politica che sostiene la tutela delle garanzie costituzionali del cittadino da possibili abusi da parte del potere pubblico. Accanto a questa accezione, però, negli anni Settanta del Novecento si è sviluppato un nuovo concetto di «garantismo», legato al rispetto di una serie di diritti nel campo della procedura penale e incentrato sull’accertamento oggettivo della verità dei fatti, al di là di qualsiasi manipolazione e da qualsiasi arbitrio da parte del potere politico o giudiziario: in risposta alla legislazione d’emergenza con cui la politica italiana tentava di fronteggiare il fenomeno del terrorismo, i giuristi d’orientamento progressista teorizzarono il primato dei diritti individuali di immunità e di libertà di fronte al potere punitivo dello Stato.

La parola «giustizialismo», invece, designava originariamente la dottrina e la prassi politica su cui era fondato il governo dell’uomo politico argentino Juan Domingo Perón Sosa (Lobos, 8 ottobre 1895 – Olivos, 1º luglio 1974) presidente della Repubblica Argentina dal 1946 al 1954 e dal 1973 alla morte, caratterizzate da una dichiarata equidistanza tra comunismo e capitalismo, da acceso nazionalismo e da un programma di riforme sociali unito a spunti autarchici e corporativi. Con significato diverso, il termine è stato, tuttavia, adottato nel linguaggio giornalistico per definire l’atteggiamento di chi, per convinzione personale o come interprete della pubblica opinione, proclama la necessità che venga fatta severa giustizia, magari rapida e sommaria a carico di chi si è reso colpevole di determinati reati, specialmente quelli di natura politica, di criminalità organizzata, di amministrazione pubblica disonesta, in opposizione ai cosiddetti garantisti e a quanti si mostrano favorevoli a sanatorie e «colpi di spugna» generalizzati. Nel linguaggio politico e giornalistico italiano indica, insomma, sia l’ideologia per la quale il potere giudiziario sarebbe il più importante e vada quindi sostenuto «a prescindere», sia la presunta volontà di alcuni giudici di influenzare la politica o abusare del proprio potere.

Insomma, i termini «garantismo» e «giustizialismo», che originariamente esprimevano il diverso atteggiarsi del «principio di legalità», così nelle vicende processuali come in quelle sostanziali, usate con incolta e rozza disinvoltura come fossero corpi contundenti, dagli altercanti, hanno via via mutato il loro originario significato, colorandosi di quell’ambiguità sintetizzata egregiamente in una poesia di Carlo Bini, risalente al quarto decennio dell’Ottocento : «Un Barbagianni che fa il Pavone, // mi disse un giorno: Vada in prigione. // Per qual ragione? // Oh! si suppone. // – Ma il si suppone // non è ragione! // Oh, che ragione! // Vada in prigione. // Ma in qual nazione // senza ragione // si va in pigione? // Ma che nazione! // Ma che ragione! // Che conclusione! // – Vada in prigione! // – Ma se ho ragione? // – Colla ragione // vada in prigione. // In conclusione // senza ragione, // colla ragione // sono in prigione».

8. «Nella giustizia c’è sempre pericolo: se non per la legge, certo per i giudici» (Henry Bordeaux).  –  Sono sei i quesiti referendari depositati in Cassazione. I primi quattro vanno a toccare diversi punti essenziali dell’ordinamento giudiziario attuale: la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura; la responsabilità dei magistrati;  la procedura per la valutazione del magistrato; la separazione fra magistrati investiti della funzione d’accusa e magistrati investiti della funzione giurisdizionale. Il quinto quesito, discostandosi parzialmente dall’organizzazione dell’ordinamento giudiziario, entra maggiormente sugli aspetti strettamente processuali, mirando a prevenire eventuali abusi delle misure cautelari; l’ultimo quesito, infine, mira all’abrogazione di un intero provvedimento normativo, ossia il il d. lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Altri ne parleranno, con maggiore competenza rispetto a quanto possa fare io. Né è mia intenzione avanzare ipotesi sui futuribili. Quel che posso dire è che non vedo alcun rischio di regressione alla società medievale, nella quale il dominio, coagulazione in termini di velle e posse di una vis che sembrava quasi incardinata nella logica dell’universo e ancorata con profonde, antiche radici nell’essere stesso di ogni singolo che spontaneamente gli si affidava, ad esso sottoponendosi, veniva accettato come destino, cioè, come naturale, etica, storica «fatalità». Non di meno, una milizia d’intellettuali soi-disants, attiva sul terreno delle costruzioni ideologiche, è all’opera per spianare la via a un’aristocrazia togata dal potere incontestabile. E, per dar forza ai propri ragionamenti, per meglio mascherare, insomma, «come vegeti la giustizia (…) quando la politica se la pone fra le ugne», cerca di farsi scudo della scienza, della sua neutralità, della sua capacità d’avallare, quasi di purificare un uso dispotico del diritto.

Non starò qui a lumeggiare tutte le fonti da cui si trae la linfa per annaffiare lo smisurato pepinière di folgorazioni e aspettative, ma non posso fare a meno di andare indietro nel tempo, perché è questa la condizione imprescindibile per poter rispondere alla domanda iniziale, se cioè nell’Italia del Terzo Millennio vi sia ancora spazio per il Terzo Potere. Per dirla, infatti, con il monicelliano generale Pariglia, «c’è un grande passato nel nostro futuro».

Nel capitolo XIX del suo Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, dato alle stampe nel 1883, quando sulle scene italiane si rappresentava il dramma Il reo in carrozza e l’innocente a piedi, Carlo Lorenzini, sotto lo pseudonimo di Carlo Collodi, racconta un episodio sulla giustizia di Acchiappacitrulli, che, almeno secondo la parte maggioritaria dei commentatori, sarebbe una giustizia «capovolta» o «rovesciata».

Dopo aver costatato che la Volpe e il Gatto si sono portati via i quattro zecchini ricevuti da Mangiafoco, che per loro consiglio aveva seminato nel Campo dei Miracoli, confidando di vederne crescere un albero stracarico, Pinocchio, da ricco putativo diventato povero autentico, tenta la sua prima sortita squisitamente sociale: disperato si reca dal giudice, gran scimmione «della razza dei Gorilla»; anziano; rispettabile; occhiali d’oro, senza vetri; gran barba bianca, il quale, saggio e buono, lo ascolta con attenta benignità, s’intenerisce e commuove; quindi lo condanna alla prigione; ne uscirà solo quattro mesi dopo, grazie a un indulto di cui riesce a beneficiare, del resto, soltanto dichiarando di essere anche lui un malandrino.

Breve, accertato il reato, ad Acchiappacitrulli non si punirebbero i colpevoli, bensì la vittima, trattenuta in carcere anche quando i delinquenti escono.

Questa interpretazione paradossale suscita, però, qualche perplessità. Innanzi tutto, sarebbe l’unico caso in cui Pinocchio riceve una punizione immeritata, o tutt’al più occasionata da una leggerezza, l’aver cioè dato retta ai due malandrini, che tuttavia, come tale è già stata sanzionata dalla perdita delle monete d’oro. Il topos narrativo e drammatico della giustizia «capovolta» o «rovesciata», inoltre, dovrebbe comprendere un delitto, un colpevole e un innocente: l’uno assolto o nemmeno accusato, l’altro condannato e punito. Ma, nel caso di Pinocchio, questa simmetria non esiste: il burattino, «questo povero diavolo», viene condannato e punito non per un reato, il furto cioè delle quattro monete d’oro, commesso da altri, bensì, consapevolmente e dichiaratamente per un fatto proprio e del tutto diverso, cioè per essere stato derubato; la Volpe e il Gatto, per contro, rimangono a piede libero non perché erroneamente o arbitrariamente ritenuti estranei al delitto, che anzi nessuno dubita abbiano commesso, bensì perché estranei al processo, dove non sono stati neppure chiamati. Se, dunque, nel processo di Acchiappacitrulli si commette un arbitrio, esso non ha natura processuale, ma sostanziale», consistente nel ritenere in vigore ad Acchiappacitrulli una norma che proibisce di farsi derubare, almeno in circostanze come quelle in cui si è fatto derubare Pinocchio, la cui «colpa» non è soltanto quella, relativamente lieve, di essersi fidato dei malandrini, ma anche e soprattutto quella, molto più grave, di aver desiderato una ricchezza generata da sé stessa, senza alcun rapporto con la fatica e con il merito» .

Sgombrato il campo dalla suggestione della giustizia «capovolta» o «rovesciata», ad evocare la realtà di oggi, nel racconto collodiano, è la città di Acchiappacitrulli, il transito per la quale è incluso, come un giro turistico massimamente istruttivo, nel lungo percorso di Pinocchio fino al Campo dei miracoli.

È, infatti, quella di Acchiappacitrulli una città allegorica, pedagogica, allucinatoria, intessuta di venture e sventure sessuali, politiche, finanziarie. Come in un elenco di dramatis personae, tre sono le categorie maschili contrapposte a tre femminili: da un lato, cani spelacchiati, pavoni spiumati, fagiani «cheti cheti» scodati, dall’altro, pecore tosate, galline senza cresta, farfalle che hanno venduto le ali e non possono più volare. Storie di mancati amori, d’incaute ambizioni, di fedeltà mal riposte, umiltà schernite, speranze irrise, cui insolentiscono brutali vittorie, fasto furbo e inonesto di gazze ladre, uccelli di rapina, volpi astute. Accattoni, poveri «vergognosi», esseri ormai «cheti cheti» fanno largo alle carrozze dei potenti.

Com’è simile ad Acchiappacitrulli l’Italia di oggi, luogo infernale e quotidiano dell’Utopia rovesciata, luogo solenne di addobbi insolenti e ironici, di lacrime, di fragili miserie, di lussuosa, nobile irrisione.

L’impressione è che qui regnino Moire molto potenti e sia venuta a mancare un’esorcista come Atena, ma non si deve disperare: prima o poi, nuovamente placate dal talento logico di Atena, le Erinni torneranno a rassegnarsi alla conversione in Eumenidi. Omnium rerum vicissitudo est.

Roma, 29 ottobre 2021

Otello Lupacchini


[1] Inutile aggiungere che quando poi, come nella specie, la ricerca filosofico-giuridica abbia ricadute sulla difesa e la tutela della dignità umana, essa deve comunque caratterizzarsi per un profondo umanesimo. Già Francesco Petrarca, che secondo certa dottrina rappresenta l’archetipo della figura dell’intellettuale europeo (K. Stierle, Francesco Petrarca. Ein Intellektueller im Europa des 14. Jahrhunderts, Carl Hanser Verlag, München 2003), in una celebre lettera scritta ad uno studente di diritto, affermava: «La maggior parte dei nostri legisti poco o nulla curando il conoscersi delle origini del diritto e dei primi padri della giurisprudenza, né ad altro fine mirando che a trar guadagno dal suo mestiere (…) non pensa che il conoscersi delle arti, e i primordi e gli autori è di aiuto grandissimo all’uso pratico delle medesime». È, peraltro, M.A. Cattaneo, Riflessioni sull’umanesimo giuridico, Edizioni Scientifiche Italiane  (collana Filosofia del diritto e dignità umana), Torino, 2004, ad invitare il ricercatore che si avvicina alla materia ad essere umile, senza pretendere, ma interessato a porre dei problemi, secondo l’insegnamento di Socrate per cui il vero sapiente è colui che sa di non sapere. In un altro suo lavoro, M.A. Cattaneo, Dignità umana e pace perpetua: Kant e la critica della politica, osserva che «ogni essere umano ha una giustificata pretesa al rispetto degli altri uomini, e reciprocamente ha il dovere di rispettare gli altri; infatti, l’umanità in sé è una dignità»: a tal fine l’A. si avvale della letteratura per una maggiore consapevolezza dei valori fondanti l’ordinamento giuridico e per la salvaguardia degli istituti depositari, nell’ambito dello Stato di diritto, dell’indipendenza morale, della libertà e della dignità dell’uomo: si pensi, in proposito, all’utilizzo della concezione etico-giuridica manzoniana dei Promessi sposi e de La Storia della Colonna Infame. Per E. Betti, Le categorie civilistiche dell’interpretazione, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 1948, 55, 1-4, pp. 34-92, il giurista, ancor prima di essere informato superficialmente da tante numerose fonti di notizie specializzate e informatizzate, deve essere colto, ricco di sensibilità giuridica, attento alla dinamicità dell’ordinamento e della società, dotato di inventiva, immaginazione, di un metodo nell’argomentazione e nella conoscenza. Per A. Falzea,  Sistema culturale e sistema giuridico, in «Rivista di diritto civile», 1988, il diritto è complessità e cultura: «che il diritto faccia parte della cultura è constatazione logicamente necessaria. I caratteri incontroversi del diritto sono, com’è noto, la umanità e la socialità; il carattere emergente della realtà umana, ed anche questo è noto, è la spiritualità; e poiché la spiritualità nella dimensione sociale costituisce la cultura, ne segue che il diritto, in quanto fenomeno umano e sociale, non può non appartenere alla cultura». I temi dell’umanesimo giuridico, come si ricava dalle cose dette, evocano quelli del personalismo giuridico, che custodisce presso la nostra sede universitaria una delle sue più vive correnti di pensiero.

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