“Parte della riforma Cartabia entri in vigore subito”

L’intervento del già consigliere della ministra Cartabia Gian Luigi Gatta, del garante dei detenuti Mauro Palma e dell’Accademia dei penalisti. Fa discutere la volontà del governo di posticipare l’entrata in vigore della legge Cartabia e di proseguire sulla linea dell’ergastolo ostativo.

Sulla questione è intervenuto il Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma. “Il Garante nazionale esprime grave preoccupazione per gli eventi di suicidio che continuano a verificarsi nelle carceri italiane – si legge in un comunicato – Non è solo il numero delle vite interrotte a destare allarme – mai così alto, con 72 decessi per suicidio in dieci mesi, di cui due nella giornata di ieri – ma anche il fatto che questi eventi spesso riguardano persone ristrette per reati di lieve entità e quindi con pene brevi o brevissime: persone spesso fragili sulle quali il carcere può avere un impatto ancora più duro”.

È anche alla luce di tale situazione, continua la nota, “che il Garante nazionale ha salutato con particolare favore l’introduzione nella recente riforma della giustizia di sanzioni sostitutive alla detenzione in carcere per i reati minori, riforma la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo primo novembre: questo sarà il vero segnale che il mondo della detenzione – incluso chi in esso lavora – attende”.

Per questo “il Garante nazionale è consapevole delle difficoltà nell’avvio di altri aspetti della complessiva riforma ma è certo che l’urgenza del tema, di cui i suicidi sono un segnale, e le parole condivisibili del Ministro indurranno una particolare attenzione a che proprio la parte relativa alle sanzioni sia attuata senza alcun rinvio”.

Da notare anche l’intervento del Consiglio direttivo dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale, che esprime piena adesione al comunicato del Garante nazionale dei detenuti.

Secondo il Consiglio “desta preoccupazione il persistere delle condizioni critiche di molti degli istituti penitenziari, gravati dal sovraffollamento”. In questo contesto, spiega un comunicato, “un eventuale differimento dell’entrata in vigore deld. lgs.10 ottobre 2022, n. 150, anche in relazione alle disposizioni di diritto penale sostanziale, pregiudicherebbe la funzione deflattiva che la riforma avvia a realizzare in termini del tutto ragionevoli nelle parti che interessano il sistema sanzionatorio”.

Interviene al Dubbio Gian Luigi Gatta, ordinario di diritto penale, già consigliere giuridico della ministra Marta Cartabia e tra i principali estensori della riforma dell’ex Guardasigilli. “Né l’Associazione Nazionale Magistrati né l’Assemblea dei procuratori generali hanno chiesto il differimento dell’entrata in vigore dell’intera riforma Cartabia – spiega Gatta – Hanno piuttosto rappresentato l’opportunità di prevedere disposizioni relative, in particolare, alla fase delle indagini preliminari”.

E prosegue. “Disposizioni che, se ritenute necessarie o opportune, ben possono essere introdotte, per evitare dubbi interpretativi e agevolare l’attuazione della riforma in vista degli obiettivi del PNRR – spiega – Se questo è il problema, l’auspicio è che il Ministro Nordio e il Governo Meloni intervengano in modo puntuale, senza cioè rinviare l’intera riforma, la cui entrata in vigore è attesa per martedì”.

Cosa significherebbe il rinvio? Su questo Gatta è puntuale. “Un rinvio in blocco della riforma Cartabia impedirebbe l’applicazione di nuove norme che possono da subito contribuire a ridurre i tempi dei processi penali, incidendo nei due ultimi mesi dell’anno sui dati sul disposition time 2022 che dovranno essere tra non molto esibiti a Bruxelles (l’obiettivo è di ridurre del 25 per cento i tempi medi dei processi tra il 2021e il 2026) – ragiona il giurista – Si pensi ad esempio alla regola di giudizio per l’archiviazione e l’udienza preliminare, ai filtri in dibattimento e in appello, alla nuova disciplina sul processo in assenza, a quella relativa ai riti alternativi (patteggiamento esteso alle pene accessorie e alla confisca; decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di pena detentiva inflitta fino a un anno; sconto di pena ulteriore per abbreviato con rinuncia all’appello), all’ampliamento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto e dei casi in cui è possibile la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, alla possibilità di sostituire la pena detentiva fino a 4 anni con una pena sostitutiva, anche nell’ambito di riti alternativi”.

Non solo. “L’esito di un differimento a fine anno dell’entrata in vigore di simili norme comporterebbe un ritardo nei tempi processuali – sottolinea Gatta – I difensori, infatti, chiederebbero il rinvio delle udienze a dopo dicembre o impugnerebbero la decisione in attesa dello ius novum”.

E ancora. “Quanto in particolare alle pene sostitutive delle pene detentive brevi, del tutto condivisibili sono le preoccupazioni e gli auspici espressi dal Garante dei detenuti, Mauro Palma, e dall’Associazione dei Professori di Diritto Penale: si pensi a chi attende per martedì l’ultima udienza del processo, che si concluda con una condanna a due anni e mezzo di reclusione – insiste – Senza il rinvio della riforma potrà vedersi sostituita la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità e la condanna non sarà appellabile. Con il rinvio della riforma questa possibilità sarà preclusa e avremo un appello penale in più”.

Ma ci sono altre questioni per le quali, secondo Gatta, il rinvio no è auspicabile. “Anche per altre parti della riforma non si giustificherebbe d’altra parte un rinvio, essendo già previste disposizioni transitorie: la nuova disciplina dell’esecuzione e della conversione delle pene pecuniarie, che riguarda i reati commessi dopo l’entrata in vigore della legge, e la giustizia riparativa, che richiede alcuni DM attuativi – aggiunge – Non vi è davvero ragione, insomma, per un rinvio in blocco. La riforma prevede già diverse disposizioni transitorie, nella sua ultima parte. Possono estendersi o rivedersi quelle disposizioni senza rinviare tutto, quando ormai il periodo di vacatio legis è compiuto e gli uffici giudiziari sono pronti ad applicare le nuove norme, dopo le riunioni organizzative che hanno svolto in queste settimane. Penso che sia un auspicio condiviso anche dall’avvocatura e della magistratura e sono certo che sarà tenuto in considerazione anche dal Ministro Nordio”.

Di Davide Varì – Il Dubbio, 31 ottobre 2022

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